Statuto

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STATUTO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ai sensi dell' 18 D.Lgs. 04/03/2010 n.28 ( attuazione dell’art. 60 della legge 19/6/2009, n. 69), è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di COSENZA (d'ora in avanti C.d.O.), con delibera del 29 MARZO 2010 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola, L’ORGANISMO DI CONCI­LIAZIONE-MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA (d'ora in avanti O.d.C.);

TITOLO I

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2

Sede O.d.C.

L'O.d.C. svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola salvo diversa disposizione di quest'ultimo.

Art. 3

Personale dipendente

L'O.d.C. si avvale del personale dipendente del Consiglio dell' Ordine che delega, allo scopo, almeno 1 dei propri dipendenti a svolgere i compiti di segreteria. Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere ob­blighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è inoltre fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 4

Composizione O.d.C.

L'O.d.C. è composto da cinque membri nominati dal C.d.O. scelti tra i suoi componenti e/o avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Paola.

I Componenti dell'O.d.C. svolgono le loro funzioni a titolo gra­tuito.

Il Presidente dell'O.d.C. è il Presidente del C.d.O. o suo dele­gato. AI suo interno l'O.d.C. elegge a maggioranza di voti il segreta­rio.

I componenti dell'O.d.C. restano in carica per un biennio in coincidenza con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insedia­mento del nuovo C.d.O.

In caso di dimissioni di uno o più membri dell’O.d.C., il Consiglio dell’Ordine provvede alla sostituzione, integrando l’Organismo, con apposita delibera da adottare a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 5

Funzioni del Presidente

Il Presidente convoca e coordina le sedute dell'O.d.C., fissan­do i punti all'ordine del giorno; esamina, in via preliminare e somma­ria eventuali esposti nei confronti dei conciliatori assegnandoli, even­tualmente, ai singoli componenti dell'O.d.C.

Art. 6

Funzioni del Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il registro degli affari di conciliazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Orga­nismo e provvede alla custodia dei relativi Registri.

Art. 7

Convocazione dell'O.d.C.

L'O.d.C. viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verba­le, ovvero telefonica o tramite posta elettronica.

L'O.d.C. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati. Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell'O.d.C. e custodito nella segreteria del C.d.O. Le decisioni dell' Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Presidente o del suo facente funzioni.

Art. 8

Compiti dell' O.d.C.

L'O.d.C. è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'E­lenco dei Conciliatori e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

Il C.d.O. è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali co­munque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione da parte dell'O.d.C.  L'O.d.C. ha i seguenti compiti:

a) Stilare l'Elenco dei Conciliatori;

b) Tenere il Registro degli affari di conciliazione;

c) Esaminare le richieste di conciliazione e provvedere alla designazione dei Conciliatori;

d) Esaminare gli esposti nei confronti dei conciliatori;

e) Vigilare sul rispetto da parte del Conciliatore designato degli obblighi cui è tenuto;

f)          Provvedere, in caso di mancanze da parte del Concilia­tore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell’opera di conciliazione (vedi art. 19) o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Conciliatori (vedi art. 19);

g)        Provvedere al controllo della regolarità formale dei ver­bali stilati dal conciliatore designato e a tutti gli incom­benti successivi alla conclusione del tentativo di conci­liazione stragiudiziale esperito dal Conciliatore designa­to;

h)         Trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro Ministeriale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli pre­disposti dal Ministero;

i)          Predisporre il rendiconto contabile finanziario.

j) Individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valo­re della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite. L'O.d.C. elo il C.d.O., salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3, lett. B), secondo periodo, del D.M. 222/04 e successive modifica­zioni, non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari tratta­ti dai conciliatori che operano presso di sé o presso altri enti o orga­nismi di conciliazione iscritti nel Registro.

Art. 9

Degli obblighi nei confronti del Responsabile del Registro

L’O.d.C. è tenuto, negli atti, nella corrispondenza nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d’ordine con la dicitura: “iscritto al n……..del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5”.

A far data dal secondo anno di iscrizione dell’O.d.C. nel Registro, questi è tenuto, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, a trasmettere il rendiconto gestionale su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia.

E’ fatto obbligo all’O.d.C. di comunicare immediatamente al Responsabile del Registro tutte le vicende immediatamente modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione nel Registro.

Dell’esito positivo della conciliazione conclusa per il tramite dell’O.d.C., quest’ultimo provvede senza indugio all’invio  del verbale di avvenuta conciliazione al Responsabile del Registro.

L'Elenco dei Conciliatori

L'O.d.C. si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di conciliatori  che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di conciliatore. L'O.d.C. è tenuto a redigere l'Elenco dei Conciliatori sulla scorta delle istanze degli interessati e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

L'O.d.C. deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei Conciliatori. L'Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 gg dalla rati­fica del C.d.O., al Ministero competente.

Art. 10

Il Conciliatore

Il Conciliatore, deve essere:

• Avvocato iscritto all’Albo o Praticante iscritto all’apposito Registro dell’Ordine degli Avvocati di Paola, in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da Enti Pubblici, Università o Enti privati a ciò abilitati e inseriti negli elenchi dal Ministero di Giustizia, e successivi corsi di aggiornamento di cui al regolamento.

Il Conciliatore non deve:

aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;

aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su ri­chiesta delle parti non inferiore a sei mesi;

essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di si­curezza;

aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avverti­mento;

essere iscritto a più di cinque organismi di conciliazione.

Art. 11

Degli obblighi del Conciliatore

AI conciliatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti con­nessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad ecce­zione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

AI conciliatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;

b) informare immediatamente l'O.d.C., ed eventualmente le parti, dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;

c) nelle ipotesi previste dalla legge, formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell' ordine pub­blico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia

 

TITOLO Il

PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

Art. 12

Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimen­to di conciliazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei ca­si di legge o previsti dal Regolamento.

Art. 13

Del conciliatore

Il Conciliatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche il C.d.O. E' tenuto al­l'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

Art. 14

Designazione Conciliatore

Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la conciliazione stragiudiziale e/o delegata dall' Autorità Giudiziaria, l'O.d.C. provvede a designare con propria delibera, seguendo i criteri di progressione a rotazione indicati nel Regolamento, il Conciliatore, notiziando quest'ultimo della natura della controversia e delle parti in causa.

Il Conciliatore può, altresì, sempre essere scelto di comune accordo dalle parti.

Nella suddetta ultima ipotesi il conciliatore scelto di comune accordo dalle parti non sarà soggetto ai criteri di rotazione.

Il designato conciliatore, presa visione della documentazione, dichiara agli atti dell'O.d.C:, la insussistenza di motivi di incompatibili­tà con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità. In caso di dichiarata incompatibilità l'O.d.C. provvede a designare un nuovo Conciliatore.

Il designato conciliatore non può astenersi dall'incarico ricevu­to senza motivazione riferita ad un legittimo impedimento ritenuta congrua dall’Organismo di Conciliazione, e comunque non più di sei volte in un triennio (tranne che nel caso di cui al comma precedente) pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei Conciliato­ri.

Art. 15

 Del procedimento di conciliazione

La Conciliazione, di regola, si svolge in un unico incontro presso la sede dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE;il Conciliatore d'accordo con le parti, eccezionalmente, potrà fissare incontri successivi a breve intervallo di tempo.

Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il Conciliatore per il buon esito della procedura.

In ogni momento ciascuna parte può interrompere la procedura in corso.

Il Conciliatore se lo ritiene necessario, può nominare un consulente tecnico con spese a carico delle parti.

Il procedimento di conciliazione deve concludersi, in ogni caso, nel termine perentorio di 4 mesi a far data dal deposito della domanda di conciliazione, ovvero (nei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda) dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e,anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto e del quinto periodo del comma 1 dell’art. 5, non è soggetto a sospensione feriale  .

Se è raggiunto un accordo amichevole, il  conciliatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il  conciliatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il  conciliatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il  conciliatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13 del D.L. n. 28 del 4/3/2010

 La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al conciliatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del conciliatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore/ conciliatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilitò di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratto o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

 Se la conciliazione non riesce, il mediatore/ conciliatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Nello stesso verbale, il  conciliatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

 

TITOLO III

LE INCOMPATIBILITA' E I PROCEDIMENTI A CARICO DEI CON­CILIATORI

Art. 16

Incompatibilità ed imparzialità

Il Conciliatore designato dall'O.d.C. a svolgere la propria opera deve formalmente dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l'incarico da svolgere, ed espressamente, quanto segue:

“dichiaro di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate”;

“dichiaro che i collaboratori del mio studio non hanno mai svolto alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla conciliazione”

“dichiaro la mia assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico assegnatomi”;

dichiaro che non ho, né ho avuto mai, rapporti personali con al­cuna delle parti interessate”.

Art. 17

Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

Il Conciliatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 11 è, con delibera dell'O.d.C. immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro conciliatore all'uopo desi­gnato. Viene, pertanto, invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria l'O.d.C. può determinarsi nei confronti del Concilia­tore nei seguenti modi:

riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;

cancellarlo dall'Elenco dei Conciliatori, nel qual caso è immediatamente notiziato il C.d.O.  al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Nel caso di esposto di una delle parte interessate, l'O.d.C. prov­vede, nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il Conci­liatore interessato e può determinarsi nel seguente modo:

consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incari­co;

sospenderlo cautelativamente dall'incarico provvedendo al­la sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedi­mento di cancellazione di cui al comma 1, notiziando im­mediatamente il C.d.O.  al fine dell'apertu­ra del rituale procedimento disciplinare.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data imme­diata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conci­liazione.

TITOLO IV

LA CONTABILITA' DELL'O.d.C.

Art. 18

Dei mezzi delI'O.d.C.

L'O.d.C., per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza stru­menti, mezzi e personale del C.d.O. E’ tenuto a dotarsi di un Regi­stro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 19

Entrate ed uscite

Sono entrate deIl'O.d.C. i proventi derivanti dall'attività di con­ciliazione. Sono uscite dell'O.d.C. i compensi, debitamente fatturati, dei Conciliatori. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'O.d.C.

Art. 20

Controlli sulla gestione contabile delI'O.d.C.

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.d.C. è affidata al C.d.O. che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere. L'O.d.C. è comunque tenuto a depositare, semestralmente entro il 10 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 10 gennaio dell'anno successi­vo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il C.d.O., rendiconto contabile-finanziario della propria gestione. Il C.d.O, entro 10 gg dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approva­zione.

In caso di mancata approvazione, unitamente ad una dettagliata relazione redatta dal Consigliere Tesoriere, viene immediatamente inviato al Responsabile del Registro per le opportune verifiche.

 

Art. 21

Il rendiconto ed il Responsabile del Registro

L’O.d.C. è tenuto a stilare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello contabile di riferimento, Rendiconto economico dell’attività svolta. Il Rendiconto, così predisposto, deve essere inviato, comunque, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello contabile di riferimento, al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

Art. 22

Delle entrate

Le entrate dell'O.d.C. sono utilizzate per compensare le mag­giori uscite del C.d.O. derivanti dalle attività dell'O.d.C., in particolare per le seguenti voci di bilancio:

"spese personale": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'O.d.C.;

"spese di cancelleria" : modulistica e cancelleria varia per l'attività dell' O.d.C.;

"spese postali e telefoniche" : maggiori spese postali é tele­foniche derivante dall'attività dell' O.d.C.;

"altri costi" : costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attivi­tà dell' O.d.C.

 

Disposizioni finali

Art. 23

Per quanto non previsto nel presente statuto l’O.d.C. è tenuto al rispetto delle norme in vigore che disciplinano il funzionamento degli Organismi di Conciliazione.

Art. 24

Il presente Statuto potrà essere modificato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola,con apposita  delibera adottata a maggioranza dei propri componenti.

 

Paola, 14 Marzo 2011